L’Agenzia delle entrate, con la circolare 13/08/2010 n.44E, facendo seguito alle novità contenute nella Manovra correttiva 2010, ha riepilogato le sospensioni fiscali, il calendario e le modalità di versamento delle imposte per coloro che operavano alla data del 6 aprile 2009 nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo.
E’ prevista una tempistica diversa di versamento delle imposte che hanno fruito della sospensione a seconda che si tratti di soggetti con sede fuori o all’interno del cratere sismico.
In particolare per contribuenti domiciliati fuori dal cratere sismico, per banche e assicurazioni ovunque domiciliate, che hanno fruito del periodo di sospensione compreso tra il 6 aprile ed il 30 novembre 2009, gli adempimenti fiscali dovevano essere effettuati entro il mese di marzo 2010, mentre i versamenti sono partiti dal mese di giugno 2010 in 60 rate mensili senza interessi e sanzioni.
Diversa la situazione per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari fino a 200 mila euro domiciliate o con sede dentro il cratere sismico. Per questi il periodo di sospensione è stato differito dal DL 78/2010 fino al 20 dicembre 2010. Gli adempimenti fiscali relativi al periodo di sospensione dovranno essere effettuati entro il mese di gennaio 2011, mentre i versamenti partiranno dal predetto mese. La restituzione al Fisco del dovuto può avvenire in 120 rate mensili senza applicazione di sanzioni e interessi. In merito al parametro relativo al volume d’affari fino a 200 mila euro, l’Agenzia delle entrate spiega che questo debba essere verificato prendendo in considerazione quello del 2009. In caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA di tale anno, l’eventuale superamento del limite dovrà essere desunto direttamente dai dati contabili.
Invece relativamente al concetto di domicilio fiscale nel cratere sismico, utile per determinare se un soggetto possa fruire del differimento della sospensione al 20 dicembre 2010, la circolare 44E/2010 chiarisce tale deve essere al 6 aprile 2009, con la possibilità di estendere il beneficio anche ai soggetti venutisi a formare dopo tale data per effetto di un’operazione straordinaria di scissione e di fusione, a condizione che la sede legale o operativa sia nel cratere e che il dante causa sia in possesso dei requisiti per la sospensione.
Infine per tutti gli altri soggetti, diversi da quelli sopra descritti (comunque con sede dentro in cratere), il periodo di sospensione è scaduto lo scorso mese di giugno. Gli adempimenti fiscali, la cui ripresa è iniziata dal 1° luglio 2010 (salvo le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e di impresa la cui sospensione è prorogata fino al 20 dicembre 2010), devono essere effettuati entro gennaio 2011. Da questo mese riprenderanno anche i versamenti dei tributi che potranno essere restituiti entro 120 rate mensili senza sanzioni né interessi.