L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 19/E del 6 marzo 2018, ha ricordato che per i territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016, la ripresa della riscossione delle ritenute non operate avviene entro il 31 maggio 2018.

Il versamento può essere effettuato senza applicazione di sanzioni e interessi mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018.

I soggetti interessati dalla sospensione delle ritenute sono i percettori di redditi di lavoro dipendente privato o pubblico, di pensioni e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

I sostituti d’imposta, che a richiesta degli interessati residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici non hanno operato le ritenute, devono operare il conguaglio di fine anno (o di cessazione del rapporto) e indicare nella Certificazione Unica l’ammontare delle ritenute operate e quello delle ritenute sospese per consentire ai contribuenti che hanno fruito delle previste agevolazioni di effettuare i versamenti dovuti nei termini previsti.

Il diritto alla rateazione sussiste anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca della sospensione già richiesta. Per quanto riguarda l’ipotesi di decesso del soggetto che ha richiesto la rateazione, il diritto alla rateazione sussiste anche in capo agli eredi del titolare del reddito che abbia richiesto la sospensione delle ritenute al proprio sostituto d’imposta, tenuto conto che il presupposto dell’obbligazione tributaria in questione, assistita dall’agevolazione consistente nella modalità rateizzata di riversamento della stessa, si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Resta ferma, altresì, l’applicazione della sospensione dei termini in favore degli eredi prevista dall’articolo 65 del DPR n. 600 del 1973.