L’INAIL, con la nota del 9 dicembre 2022, facendo seguito alla circolare 30/2022, è nuovamente intervenuto sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti disposta dalla Legge di Bilancio 2022, poi estesa dal Decreto Energia e dal Decreto Aiuti, per ricordare che la loro ripresa, inizialmente fissata per il 16 dicembre 2022 è stata differita al 22 dicembre p.v. dal DL 176/2022.

Come si ricorderà, la Legge 234/2022 ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Lo stesso provvedimento aveva anche disposto che i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata doveva avvenire entro il 30 maggio 2022, senza interessi, mentre i versamenti relativi al mese di dicembre 2022 dovevano essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese.

Successivamente il DL 17/2022 (L. 34/2022) ha esteso la sospensione anche ai termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022. In quest’ultimo caso i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata doveva avvenire comunque entro il 31 agosto 2022, senza interessi.

Infine, il DL 50/2022 ha ulteriormente prorogato i termini di sospensione fino al 30 novembre 2022. Il Decreto Aiuti prevede anche che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.

Come ricordato all’inizio, il DL 176/2022 è nuovamente intervenuto sull’argomento disponendo la proroga del termine di ripresa dei versamenti di 6 giorni, rispetto a quello iniziale, e fissandolo al 22 dicembre p.v.

L’INAIL ricorda che entro tale data dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022).

In tutti i casi l’INAIL non rimborsa quanto eventualmente è già stato versato.