Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza 17/02/2011, ha deciso che l’indicazione generica delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo indicate in sede di stipula di un contratto di somministrazione a tempo determinato non rendono l’atto nullo e non giustificano la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice.
Cambia così rotta la giurisprudenza di merito riguardo alle causali che stanno alla base di un contratto di somministrazione a tempo determinato.
Infatti nell’ultimo biennio l’orientamento giurisprudenziale ha interpretato il requisito di legge in modo molto rigido considerando nullo il contratto di somministrazione a tempo determinato nel quale le causali erano state indicate in modo generico.
Il Tribunale di Vicenza invece ritiene che si possa parlare di nullità soltanto se le causali non sono state indicate. Il giudice di merito deve quindi limitarsi a verificare che l’instaurazione del rapporto di somministrazione a tempo determinato sia avvenuto per ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive senza valutare le concrete esigenze imprenditoriali.