L'ENPALS, con circolare n. 11 del 5 agosto 2011, ha precisato che l'adempimento relativo alla domanda, contenente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia, unitamente alle condizioni di spettanza ed ai dati relativi ai familiari per i quali i contribuenti richiedono l’attribuzione del beneficio fiscale, deve essere effettuato soltanto al verificarsi di ogni variazione che rilevi ai fini del diritto a fruire delle predette detrazioni.
L’art. 7, comma 2, lettera a) del D.L. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2011, ha, infatti, novellato l’art. 23, comma 2, lett. a), secondo periodo, del DPR n. 600/1973 che, pertanto, ora recita: “Le detrazioni di cui all’art. 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi”.