Stock option tassate in Italia anche se maturate all’estero
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 8 del 16 gennaio 2026, ha precisato che i premi in denaro maturati per l’attività lavorativa svolta all’estero, ma erogati in un periodo in cui il lavoratore è residente in un altro Stato, sono tassabili sia nello Stato di residenza al momento dell’erogazione sia nello Stato della fonte.
All’Agenzia delle entrate è stata chiesta la corretta imponibilità di un piano di incentivazione azionario di lungo periodo e di un piano che prevede la corresponsione di un premio legato ai risultati aziendali o rappresentativo di una quota degli stessi utili, tenendo conto della differente residenza fiscale (in Italia o all’estero).
Prima di tutto l’Agenzia delle entrate richiama gli art. 3 e 23 del TUIR secondo cui i residenti in Italia sono tassati sui redditi ovunque prodotti; mentre i non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti in Italia.
Secondo la normativa interna i premi in denaro e le azioni gratuite rientrano nella definizione di redditi di lavoro dipendente e sono tassati nel periodo d’imposta in cui sono percepiti (premi in denaro). Invece le azioni sono imponibili nel periodo in cui diventano disponibili al dipendente (azioni gratuite), valorizzate al valore normale ai sensi dell’art. 9 del TUIR.
Ciò detto, se il lavoratore è residente in Italia al momento della percezione, l’intero reddito è tassato in Italia, anche se maturato in parte all’estero.
Invece, se il beneficiario è residente all’estero, il reddito è tassato in Italia solo per la quota parte riferibile all’attività lavorativa svolta in Italia.
Tuttavia, occorre tener conto anche delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, che prevalgono sul diritto interno. In particolare, l’art. 15 del Modello OCSE stabilisce che il reddito da lavoro dipendente è tassato nello Stato di residenza, salvo che l’attività sia svolta in un altro Stato; in tal caso, lo Stato della fonte può tassare la quota di reddito riferibile al lavoro svolto nel proprio territorio (c.d. potestà impositiva concorrente).
L’Agenzia delle entrate richiama anche il Commentario OCSE che include tra le remunerazioni anche i compensi in natura, come le stock option, e chiarisce che la tassazione nello Stato della fonte avviene in proporzione ai giorni di lavoro svolti in ciascun Paese durante il periodo di maturazione.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 92/E del 2009) è coerente con tali principi. Quindi se le azioni sono attribuite quando il lavoratore è residente fiscalmente in Italia, l’intero valore è tassato in Italia, a prescindere dal fatto che i titoli retribuiscano eventualmente anche le prestazioni lavorative che, nel periodo di assegnazione delle azioni, il dipendente ha reso nello Stato estero quando era ivi residente.
Se il lavoratore ha subito la tassazione anche nello Stato straniero, può sempre eliminare la doppia imposizione ricorrendo al credito d’imposta ex art. 165 TUIR.
Come accennato all’inizio, all’Agenzia delle entrate è anche stato chiesto il corretto trattamento fiscale dei premi in denaro.
Sul punto, viene evidenziato che le indicazioni fornite con la Risposta all’interpello n. 81/2025 devono intendersi superate da quelle contenute nell’interpello n. 199/2025 secondo cui i premi in denaro maturati per attività lavorativa svolta all’estero, ma erogati in un periodo in cui il lavoratore è residente in un altro Stato, sono tassabili sia nello Stato di residenza al momento dell’erogazione sia nello Stato della fonte. L’eventuale doppia imposizione è eliminata dallo Stato di residenza tramite il credito d’imposta ex art. 165 TUIR.
Infine, in merito agli obblighi del sostituto d’imposta, viene precisato che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a tutte le somme e i valori che il proprio dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con lui, anche se taluni di questi sono corrisposti da soggetti terzi per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest’ultimo. Con riferimento ai soggetti distaccati, invece, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le ritenute solo in relazione alle somme e i valori dallo stesso corrisposti.
Ciò posto, se le azioni gratuite sono attribuite a lavoratori fiscalmente residenti in Italia, il loro valore è tassato integralmente in Italia e il datore di lavoro deve applicare la ritenuta alla fonte; mentre se sono attribuite a lavoratori residenti all’estero, ma presenti in Italia al momento della percezione, la tassazione e la ritenuta riguardano solo la quota di reddito riferibile all’attività lavorativa svolta in Italia.
Invece, riguardo ai premi, poiché nel caso in esame sono erogati direttamente da una società estera a maturano esclusivamente per il lavoro all’estero, la società italiana non ha obblighi di sostituto d’imposta, ma il lavoratore residente in Italia deve dichiarare il reddito e può usufruire del credito d’imposta per le imposte estere.
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