Se la contrattazione ha fissato un orario normale di lavoro inferiore a quello previsto dalla legge, il datore di lavoro può legittimamente corrispondere ai propri dipendenti che hanno superato il predetto limite contrattuale, ma non quello massimo legale, un'indennità inferiore a quella prevista dall'art. 2108 c.c. per l'orario straordinario (Cass. 08/07/2008 n.18701).
La Suprema Corte è giunta a questa conclusione partendo dal  fatto che l'art. 36 Cost. va letto in relazione non ai singoli elementi retributivi, ma al complessivo trattamento economico corrisposto  al lavoratore subordinato.
Inoltre continuano i giudici di legittimità l'inderogabilità dell'art. 2108 c.c. opera soltanto in presenza di violazione di tetti massimi di orario normale previsti dalla legge.