L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 1 del 12 gennaio 2026, ha precisato che le somme corrisposte a un lavoratore non residente in Italia, a titolo di indennità sostituiva del preavviso e a titolo di indennità per cessazione del rapporto di lavoro e del distacco da società estera, priva di stabile organizzazione sul territorio nazionale, non sono imponibili nel nostro Paese.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, una società italiana aveva assunto un dirigente inviato in distacco presso una consociata finlandese. Il dirigente ha trasferito la residenza fiscale in Finlandia, dove ha prestato attività lavorativa, fino a quando la società italiana lo ha licenziato per soppressione della posizione.

Il dirigente ha impugnato l’atto di recesso contestando l’anticipata cessazione del distacco presso la società finlandese. Per risolvere la controversia, è stato proposto un accordo di conciliazione, sottoscritto dal dirigente, in cui la società italiana si impegnava a corrispondere un certo importo per l’attività svolta in Italia, mentre una somma era erogata dalla società finlandese per l’attività svolta in Finlandia (a titolo di indennità del preavviso). Quest’ultima, inoltre, si impegnava a corrispondere un certo importo quale corrispettivo per la cessazione del rapporto di lavoro e del distacco.

La società italiana si è rivolta all’Agenzia delle entrate al fine di aver conferma che la ritenuta alla fonte (art. 23 DPR 600/1973) debba essere applicata solo sulla somma dalla stessa corrisposta e non anche sull’importo erogato dalla società finlandese.

L’Agenzia delle entrate richiama gli artt. 17, 19 e 23 del TUIR ina base ai quali le indennità e le somme una tantum percepite alla cessazione del rapporto di lavoro, comprese le indennità sostitutive del preavviso, sono soggette a tassazione separata se considerate redditi prodotti nel territorio dello Stato. Per i soggetti non residenti, tali redditi sono imponibili in Italia solo se corrisposti da soggetti residenti o da stabili organizzazioni in Italia.

Dal combinato disposto delle citate norme, risulta imponibile in Italia solo la quota di indennità sostitutiva di preavviso corrisposta dalla società italiana, in quanto riferita al periodo di lavoro svolto in Italia. Su tale importo la società italiana, in qualità di sostituto d’imposta, deve operare la ritenuta a titolo di acconto IRPEF.

Non sono invece imponibili in Italia le somme erogate dalla società finlandese sia a titolo di indennità di preavviso che a titolo di indennità di cessazione del rapporto di lavoro e del distacco, poiché la società estera non è residente in Italia né possiede una stabile organizzazione.

Secondo l’Agenzia delle entrate deve essere tenuto conto anche della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Finlandia, che prevale sulla normativa interna.

Detta convenzione, conforme al Modello OCSE, non regolamenta specificamente le indennità di fine rapporto, con la conseguenza che tali emolumenti devono essere ricondotti all’art. 15 dello stesso Modello OCSE, secondo cui ogni remunerazione corrisposta a seguito della cessazione di un rapporto di impiego per il lavoro svolto prima dell'interruzione si considera derivante dallo Stato in cui l'attività è stata esercitata.

Pertanto, anche in base alla Convenzione, la quota di indennità sostitutiva del preavviso riferita al lavoro svolto in Italia deve essere correttamente assoggettata a imposizione in Italia mediante ritenuta alla fonte.