La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6328 del 16 marzo 2010, ha stabilito che il contratto a termine non è un comune strumento di assunzione al lavoro e, pertanto, le ragioni giustificatrici devono essere sufficientemente particolareggiate, in modo da rendere possibile la conoscenza dell'effettiva portata delle stesse.
La nuova disciplina del contratto a termine dettata dal D.Lgs. n. 368/2001, infatti, ha sostituito il pregresso sistema della predeterminazione di ipotesi tassative in cui è consentita, per legge (legge 230/62 e successive integrazioni) o, su delega di questa (art. 23 della legge n. 56/87), alla contrattazione collettiva, l'apposizione di un termine finale al rapporto di lavoro subordinato con la previsione di una clausola generale legittimante tale apposizione. Da qui la non riconducibilità del contratto a termine a strumento comune di assunzione al lavoro, che si esprime nella legge nel richiedere, già in sede di formulazione in forma scritta del relativo contratto, la puntuale specificazione della concreta esigenza che giustifica l'apposizione del termine.