La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, rispondendo ad un quesito riguardante la computabilità del tempo di vestizione e svestizione del lavoratore, con il parere n. 2 del 30 giugno 2009, ha chiarito che se il lavoratore è obbligato dal contratto alla vestizione sul luogo di lavoro, la prestazione ha inizio con l'accesso in azienda.
In base, quindi, alla disciplina contrattuale applicata, se al datore di lavoro viene attribuito il diritto di porre al lavoratore vincoli in ordine al tempo ed al luogo in cui deve essere svolta l'attività di vestizione/svestizione, il prestatore, nel momento in cui indossa la divisa aziendale, è soggetto al potere direttivo del datore di lavoro e, pertanto, non ha alcuna facoltà di scegliere liberamente le modalità temporali e spaziali per la vestizione. In questo caso, il c.d. tempotuta è computabile nell'orario di lavoro e, come tale, sarà retribuito.