Assonime, con la circolare 10/10/2018 n. 22, ritiene che possano fruire dell’agevolazione di cui all’art.51, c.2, lett. d-bis) del TUIR, anche gli abbonamenti per il trasporto pubblico, le somme erogate per l’acquisto degli stessi o per il rimborso della relativa spesa previsti dal CCNL e non solo quelli previsti dalla contrattazione aziendale.

Infatti la norma del TUIR si limita a prevedere che l’esclusione dall’imponibile operi nel caso in cui gli abbonamenti per il trasporto pubblico, le somme erogate per l’acquisto degli stessi o per il rimborso della relativa spesa vengano erogati volontariamente dal datore di lavoro oppure in esecuzione di disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, senza specificare se il contratto possa essere anche quello nazionale.

Assonime propende per un’interpretazione ampia della norma e quindi ritiene rientranti nel concetto di “disposizioni di contratto” non solo le norme della contrattazione aziendale.

Infine, sempre Assonime ritiene che sembrerebbero escluse dalla disciplina agevolativa eventuali abbonamenti al servizio di car sharing in quanto non operante in modo continuativo o periodico con itinerari orari, frequenze e tariffe prestabilite.