La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27841 del 30 dicembre 2009, ha stabilito che, in tema di obbligo contrattuale di assunzione del lavoratore, la mancata predeterminazione della sede e delle mansioni del lavoratore non sono di ostacolo all'applicazione della tutela costitutiva, dove sia, sotto ogni altro aspetto, determinato l'oggetto del contratto di lavoro.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che, in relazione a tale obbligo, ove sia determinato l'oggetto del contratto di lavoro (il ccnl applicabile, la categoria di inquadramento del personale, il riconoscimento dell'anzianità pregressa ed il superminimo individuale), è consentito al lavoratore il ricorso alla tutela specifica di cui all'art. 2932 c.c. (esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto), al fine di soddisfare il proprio diritto all'assunzione, essendo irrilevante la mancata predeterminazione della concreta assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni, che attiene alla fase di esecuzione del contratto.