L'INAIL, con la nota del 3 febbraio 2004, ha fornito ulteriori istruzioni in merito al differimento del versamento dei premi a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, (legge finanziaria 2004).
In particolare, l'articolo 2, comma 66, della legge in esame dispone il differimento al 30 giugno 2005 del termine utile entro il quale va effettuato il versamento in unica soluzione o il versamento della prima rata, nel caso di pagamento rateale fino ad un massimo di dodici rate semestrali.
L'INAIL ricorda che l'ammontare dovuto per premi a titolo di capitale, calcolato al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, va versato senza l'applicazione degli interessi.
Per quanto riguarda le modalità di applicazione del beneficio, restano confermate le istruzioni operative impartite con la nota INAIL del 26 marzo 2002.