Ulteriori istruzioni INPS su accredito contribuzione figurativa
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 5/03/2002 n.48, facendo seguito al precedente messaggio 52/2002, ha fornito ulteriori istruzioni in merito al versamento dei contributi dovuti dai lavoratori in aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche richiedenti l'accredito della contribuzione figurativa.
In particolare si segnala che il versamento dei contributi figurativi dovrà essere effettuato direttamente dall'interessato (senza il tramite dell'organismo di appartenenza) quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- l'interessato si trova a versare la contribuzione prevista dalla stessa norma in seguito all'iterruzione del periodo di aspettativa;
- in caso di pagamento del conguaglio per errato prospetto rilasciato dal datore di lavoro;
- in caso di versamenti effettuati oltre il termine del 16 ottobre di ogni anno, con applicazione delle sanzioni previste;
- in caso di versamenti effettuati dagli eredi dell'eletto deceduto;
- in caso di conseguimento prima che sia stata presentata la domanda di accredito di contribuzione figurativa, dei requisiti per il pensionamento.