La Corte di Cassazione, con la sentenza 11/12/2008 n.29146, ha precisato che per far scattare l'obbligo IRAP non è necessario che un professionista abbia dei dipendenti essendo sufficiente la presenza in studio anche di un solo collaboratore.
I giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato principio secondo cui l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'IRAP sono qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
Il requisito dell'autonoma organizzazione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e ricorre quando il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità o interesse, oppure quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod prelunque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività d'impresa di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altri.