Una sostanza, una valutazione: cosa cambia davvero per aziende e lavoratori dal 2026
A cura della redazione
Da gennaio 2026 l’UE applica il principio “una sostanza, una valutazione”: una piattaforma dati unica, un quadro di allerta precoce e compiti meglio distribuiti tra le agenzie europee. Obiettivo: valutazioni coerenti, decisioni più rapide e informazioni riutilizzabili lungo la filiera. Per le aziende significa processi HSE più predittivi e integrazione digitale tra banche dati UE, DVR, SDS e supply chain.
Cosa tratta :
Dal 1° gennaio 2026 l’Unione europea ha avviato una riforma che mette ordine – finalmente – nel modo in cui si valutano i rischi delle sostanze chimiche nei diversi settori normativi: un’unica regia scientifica, dati condivisi e tempi più rapidi tra l’emersione di un pericolo e l’azione regolatoria. È il cuore del principio “one substance, one assessment” (OSOA), che promette coerenza, trasparenza ed efficienza a beneficio della salute dei lavoratori e dell’ambiente.La novità più tangibile, anche per RSPP e HSE manager, è la Piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche: un “one‑stop shop” pubblico, gestito da ECHA, che integrerà banche dati oggi disperse (pericolosità, usi, presenza nell’ambiente, emissioni, alternative più sicure) e che dovrà essere operativa nei suoi servizi essenziali entro tre anni. Con un vantaggio pratico: informazioni riutilizzabili da tutte le autorità e dagli attori della filiera, evitando duplicazioni e incoerenze tra REACH, biocidi, pesticidi, giocattoli, dispositivi medici e altro ancora.Accanto alla piattaforma, il pacchetto introduce un quadro di “monitoring & outlook”: indicatori, allerta precoce ed elaborazioni prospettiche per intercettare prima i rischi emergenti (pensiamo alle nuove famiglie di PFAS o ai sostituti “regrettable”). La parte interessante è organizzativa: una divisione più chiara dei compiti tra le agenzie UE (ECHA, EFSA, EEA, EMA, EU‑OSHA), con meccanismi per comporre pareri scientifici divergenti e per generare nuovi dati quando mancano evidenze, inclusa una futura iniziativa di biomonitoraggio umano a livello di Unione.
Perché questo cambio di passo conta nei luoghi di lavoro
Nel quotidiano della sicurezza aziendale, il mosaico normativo europeo ha spesso prodotto valutazioni parallele della stessa sostanza: un’etichetta CLP aggiornata da una parte, un parere di altra agenzia con tempi e criteri diversi dall’altra. Con OSOA, la coerenza verticale (dal laboratorio alla linea produttiva) diventa un obiettivo strutturale: un’unica valutazione scientifica alimenta più atti legislativi, riducendo l’asimmetria informativa lungo la supply chain e aiutando datori di lavoro e RSPP a prendere decisioni tempestive su sostituzioni, confinamenti e DPI. Il cambio non è solo metodologico: la piattaforma centralizzata aprirà agli strumenti digitali aziendali – software di gestione SDS, inventari di sostanze, registri esposizione – integrazioni API e flussi dati con cui mantenere automaticamente allineati DVR, procedure e formazione. In prospettiva, i gestionali HSE potranno ricevere notifiche quando una sostanza in inventario entra in osservazione, quando cambiano classificazioni armonizzate o quando si pubblicano limiti più restrittivi per rifiuti e articoli, riducendo gli errori di aggiornamento e i tempi di reazione.
Cosa contiene il pacchetto legislativo
Il pacchetto OSOA è formato da due regolamenti e una direttiva. Il primo istituisce la piattaforma comune e il quadro di monitoraggio; il secondo rialloca compiti scientifici e tecnici tra le agenzie per evitare sovrapposizioni; la direttiva trasferisce specifiche funzioni a ECHA in settori già regolati (ad esempio esenzioni RoHS e attività collegate), con disposizioni graduali di attuazione. L’intero pacchetto è stato pubblicato a dicembre 2025 ed è entrato in vigore a inizio 2026.Tra le scadenze, spiccano: servizi core della piattaforma entro tre anni dall’entrata in vigore; sviluppo per fasi fino a una piena operatività entro dieci anni; attivazione del registro notifiche studi e raccolta sistematica di dati di biomonitoraggio; possibilità per ECHA di commissionare studi per colmare gap conoscitivi. Sono previsioni che spingono le imprese verso una governance dati più matura (qualità, tracciabilità, versioning), da mettere a fattor comune con i requisiti di REACH e CLP.
Implicazioni pratiche per la gestione del rischio
Sul piano operativo, OSOA non sostituisce gli obblighi esistenti per i datori di lavoro: permangono pienamente la valutazione dei rischi chimici e cancerogeni/mutageni (Titolo IX del D.Lgs. 81/2008), gli adempimenti REACH/CLP, gli obblighi di informazione lungo la catena di approvvigionamento e gli aggiornamenti delle schede di sicurezza. Ma la maggiore disponibilità di dati e l’omogeneità delle metodiche permettono di rendere più predittivi DVR e piani di miglioramento, spostando la prevenzione “a monte” delle esposizioni. In parallelo, la banca dati su alternative più sicure aiuterà a velocizzare le sostituzioni tecniche nei reparti di verniciatura, galvanica, pulizia industriale o laboratorio, dove spesso la scelta di un sostituto fallisce per carenza di informazioni comparabili.Per la compliance ambientale e di prodotto, l’integrazione delle banche dati UE semplificherà la tracciabilità di sostanze preoccupanti negli articoli (SCIP, restrizioni POPs, deroghe RoHS) e l’allineamento con i limiti in rifiuti: un unico perimetro informativo, consultabile anche da chi gestisce acquisti, progettazione e manutenzioni, diventa un acceleratore di conformità by‑design.
Il valore aggiunto per PMI e multinazionali.
Per le PMI, la riduzione delle duplicazioni può tradursi in meno costi per dossier ripetuti e in una navigazione più semplice delle regole settoriali: un solo punto di accesso ai dati, notifiche centralizzate, criteri condivisi. Per i gruppi con impianti in più Paesi, la convergenza delle valutazioni facilita l’adozione di standard HSE uniformi e la comparabilità di indicatori (es. concentrazioni indoor, frequenza di superamenti dei VLEP, trend di near‑miss chimici). Sono leve che aiutano a impostare target digitali (KPI e SLA) misurabili nel tempo.Rischi da presidiareLa riforma funzionerà se i dati saranno tempestivi e interoperabili. Le aziende dovranno organizzarsi per aggiornare rapidamente informazioni su pericoli, usi e misure di gestione del rischio, perché la stessa trasparenza che riduce i tempi di decisione rende più visibili le non conformità. Lato istituzioni, il successo richiede risorse adeguate per le agenzie coinvolte e un governo della qualità dei dati che consenta di alimentare l’allerta precoce con segnali affidabili, evitando “falsi positivi” che congestionino la regolazione.
COSA DICE LA LEGGE
Entrata in vigore (1.1.2026): pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE a dicembre 2025, il pacchetto OSOA è operativo dal 1° gennaio 2026.
Comprende:
- Reg. (UE) 2025/2455 – istituzione della piattaforma comune di dati e del quadro di monitoraggio;
- Reg. (UE) 2025/2457 – riattribuzione di compiti scientifici/tecnici e cooperazione tra agenzie;Dir. (UE) 2025/2456 – trasferimento di specifici compiti a ECHA (es. esenzioni RoHS). Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva secondo le scadenze fissate.
- Piattaforma dati: gestita da ECHA, integra informazioni prodotte sotto circa 70 atti UE, incluse banche dati su alternative a sostanze di interesse e un registro delle notifiche di studi. Servizi essenziali operativi entro tre anni; piena maturità per fasi fino a dieci anni.
- Coordinamento scientifico: procedure per comporre pareri divergenti tra agenzie e facoltà di ECHA di commissionare studi e programmi di biomonitoraggio.
- Interazione con l’ordinamento italiano: restano invariati gli obblighi del D.Lgs. 81/2008 (Titolo IX) su valutazione del rischio chimico e agenti cancerogeni/mutageni, quelli derivanti da REACH (Reg. 1907/2006) e CLP (Reg. 1272/2008) su registrazione, autorizzazione, restrizioni, classificazione/etichettatura e SDS, nonché gli adempimenti derivanti da regolazioni settoriali (biocidi, pesticidi, POPs, RoHS, rifiuti). OSOA agisce come strato di governance che rende più coerenti e riutilizzabili le valutazioni alla base di tali obblighi.
INDICAZIONI OPERATIVE
- Inventario digitale sostanze “vivo”: collegare il gestionale HSE alla futura piattaforma ECHA e alle banche dati UE già disponibili; mappare ID sostanza univoci (CAS/EC/UUID) e UFI; abilitare aggiornamenti automatici di SDS, CLP e scenari di esposizione con versioning e audit‑trail.
- DVR predittivo: costruire matrici rischio‑uso che assorbano notifiche/indicatori del quadro di monitoraggio; generare ticket automatici quando cambia la classificazione o quando una sostanza entra in osservazione; allineare in tempo reale procedure, misure tecniche e DPI.
- Substitution fast‑track: istituire un workflow che interroghi la banca dati “alternative” della piattaforma e confronti prestazioni/sicurezza del sostituto; fissare soglie‑blocco negli acquisti se mancano evidenze minime.
- Supply chain e articoli: integrare informazioni SCIP/ROHS/POPs nel PLM/ERP per progettare componenti “compliant by design”; automatizzare richieste dati a fornitori e controlli in accettazione.
- Formazione data‑driven: creare micro‑moduli che si aggiornano alla pubblicazione di nuove valutazioni; tracciare la fruizione in LMS e collegarla alle mansioni a rischio.
- Indicatori e audit: adottare KPI di qualità dati (completezza SDS, time‑to‑update, % sostituzioni riuscite) e cruscotti che incrociano near‑miss chimici con variazioni regolatorie.
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