La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7982/2026 del 31 marzo 2026, ha dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa originato da un messaggio inviato su Whatsapp poiché il contenuto è stato ritenuto lesivo sia degli interessi aziendali sia del rapporto di fiducia con il datore di lavoro.

Nel caso di specie, una dipendente aveva inviato su una chat Whatsapp di gruppo un messaggio vocale in cui diffondeva direttive interne relative a misure per il controllo dei green-pass, imposte nel periodo di pandemia Covid-19. In particolare, il contenuto del messaggio riportava critiche all’organizzazione aziendale, espressioni offensive dirette ai colleghi nonché dichiarazioni su come aggirare le misure imposte. Inoltre, il messaggio era diventato reperibile su una pagina Facebook, dunque potenzialmente accessibile ad un pubblico ancor più ampio.

Se, dunque, da un lato, la natura della comunicazione poteva essere ritenuta riservata data la natura “chiusa” della chat Whatsapp originaria, dall’altro la Corte ha ritenuto che la comunicazione sia stata resa “davanti a terzi” perché la chat di gruppo comprendeva più destinatari. In più, dal punto di vista del contenuto, i giudici hanno considerato lesive le dichiarazioni in quanto oltre alle affermazioni offensive, sono state di fatto divulgate informazioni riservate, a maggior ragione in un ambito delicato come quello riguardante la salute e la sicurezza in epoca pandemica.

Per la Cassazione, inoltre, poco rileva l’assenza di dolo nella diffusione delle informazioni: è infatti già rilevante anche la semplice colpa in quanto la dipendente non poteva non considerare la potenziale diffusione del messaggio ad una platea non più controllabile, come accaduto con la pubblicazione sul social Facebook.

Questa pronuncia sancisce di fatto il principio per cui la dimensione privata del mezzo di comunicazione non vale di per sé ad escludere la rilevanza disciplinare della condotta. Nonostante la giurisprudenza tenda generalmente a privilegiare la tutela della segretezza delle comunicazioni su tali mezzi, tuttavia, viene attribuita rilevanza alla forte lesività della condotta, connessa strettamente all’elemento della colpa: questa si traduce della responsabilità della dipendente, che avrebbe dovuto prevedere la potenziale diffusione del messaggio.

Sia il contenuto del messaggio, sia la diffusione di tale comunicazione, sono stati dichiarati lesivi degli interessi aziendali e hanno rotto il legame fiduciario con il datore di lavoro al punto da non poter più considerare il proseguimento del rapporto lavorativo e integrando, dunque, l’ipotesi di licenziamento per giusta causa.