La regione Veneto, ha reso noto che il 28 dicembre 2012 è stato sottoscritto con le parti sociali un accordo che proroga a tutto il 2013 la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.
Sostanzialmente, per quanto riguarda la CIG in deroga, l’accordo ricalca quello dello scorso anno, confermando l’ambito di applicazione ed i soggetti beneficiari, tra i quali vengono ricompresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati.
In merito al settore agricolo viene precisato che lo stesso rientra tra quelli che possono fruire della CIG in deroga dato che il fondo nazionale non è stato più rifinanziato.
La durata massima è fissata in 180 giornate (circa 8 mesi) per tutti i settori.
L’accordo evidenzia che le imprese già cessate e in procedura concorsuale sono escluse salvi casi eccezionali espressamente individuati.
Le aziende industriali con oltre 15 dipendenti e del terziario con più di 50 dipendenti, rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS, possono richiedere il trattamento salariale in deroga per un periodo non superiore a quello necessario per accedere alla CIGS in regime ordinario, eccetto i casi di cessazione di attività regolati a parte.
Le imprese che ricorrono a riduzioni orizzontali dell’orario di lavoro, ovvero a sospensioni riferite a unità produttive operanti presso diversi soggetti produttivi, la durata della CIG in deroga non è superiore a 220 giornate lavorative.
L’accordo conferma anche che il pagamento della CIG in deroga avverrà in modo diretto da parte dell’INPS.
Una volta conclusa la procedura di consultazione sindacale, le domande di CIG in deroga devono essere presentate, tramite il servizi odi CoVeneto sul portale di Veneto Lavoro, entro il termine di 20 giorni dalla data di decorrenza della CIG in deroga. I suddetti termini, in questa fase, decorreranno dal giorno in cui la Regione apporterà le necessarie modifiche al portale, inconseguenza del nuovo accordo per il 2013.
Invece l’indennità di mobilità in deroga viene riconosciuta ai lavoratori licenziati o cessati per scadenza del contratto dal 2013, qualora facciano valere nell’ultimo rapporto di lavoro un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di ferie, festività, infortuni e maternità.
Per i lavoratori in somministrazione aver effettuato 6 mesi di missione nei precedenti 24 mesi anche presso diversi utilizzatori e/o diverse agenzie.
La presentazione della domanda di mobilità in deroga va effettuata entro 68 giorni dalla data del licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro.