Violazioni del datore di lavoro e revoca del bonus occupazione
A cura della redazione

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 30/9/08 del 15/04/2008, ha deciso che gli incentivi previsti dall'art.7, L. 388/2000 per l'incremento dell'occupazione concessi tra il 1/10/2000 ed il 31/12/2003, possono essere revocati solo quando sussistono delle violazioni sostanziali, definitive, e che abbiano comportato una sanzione superiore ai 5 milioni di vecchie lire, ovvero si sia reso definitivo un provvedimento di condanna per condotta antisindacale.
Il mancato o tardivo invio del nominativo del responsabile della sicurezza sia all'ASL sia all'Ispettorato del lavoro così come previsto dai DLgs 626/94 e 494/96, non potendo essere assimilato a violazioni delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza, non può pregiudicare il diritto alle agevolazioni godute.
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