Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Accordo del 17 aprile 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza, Le Regioni e le Province Autonome hanno raccolto i quesiti più rilevanti e ricorrenti per chiarire le modalità di applicazione della nuova normativa.

Cosa tratta

Il 6 agosto 2025 il coordinamento tecnico della Commissione Salute della Conferenza della Regioni e delle Province Autonome ha inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una raccolta di domande e risposte inerenti l’Accordo n.59 del 17 aprile 2025, pubblicato il 24 maggio in G.U..

Si tratta di 63 quesiti a cui La Commissione ha risposto, chiarendo alcuni dubbi avanzati da associazioni datoriali e sindacali in queste settimane.

I temi affrontati

Le domande affrontano diversi temi introdotti dall’Accordo, fra cui:

  • Le modalità di erogazione consentite;
  • Le modalità di verifica finale per i corsi previsti;
  • La gestione del transitorio;
  • Il riconoscimento della formazione pregressa;
  • L’aggiornamento;
  • I requisiti dei docenti;
  • La formazione lavoratori e la classificazione ATECO delle imprese;
  • L’Accreditamento regionale dei soggetti formatori;
  • La documentazione da produrre, con particolare attenzione agli attestati;
  • Le deroghe per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Nel dettaglio

Fra i quesiti di maggior interesse, il documento chiarisce le tempistiche per l’aggiornamento dei corsi preposti completati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo. In particolare:

  • Per i preposti formati prima del 23 maggio 2023 vale il periodo transitorio di un anno e, pertanto, l’aggiornamento deve essere concluso entro il 24 maggio 2026;
  • Per i preposti formati a partire dal 24 maggio 2023 e fino al 23 maggio 2025, si applica l’aggiornamento biennale e, quindi, dovrà essere concluso entro il 24 maggio 2027, ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del nuovo ACSR.

Il testo tratta poi i corsi dedicati ai datori di lavoro e datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP, in particolare:

  • Colore che hanno svolto la formazione per datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP secondo l’ACSR 2011, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo SR 59/2025, hanno riconosciuto credito formativo totale per il corso da datore di lavoro.
  • Quanto sopra vale anche per coloro che seguiranno il corso di formazione ai sensi dell’ACSR 2011 nei 12 mesi di transitorio.
  • Se, in un’azienda con più soci, nessuno è formalmente individuato come datore di lavoro, tutti i soci dovranno frequentare il corso per datori di lavoro.
  • Coloro che dovranno integrare la formazione pregressa con il solo modulo cantieri hanno a disposizione i 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo 59/2025 previsti per la formazione datori di lavoro.

Relativamente alla formazione per gli operatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, le FAQ sottolineano che:

  • La formazione pregressa può essere riconosciuta solo se i contenuti ricalcano integralmente quando richiesto dall’Accordo del 17 aprile 2025.
  • Non è prevista integrazione qualora i contenuti della formazione già seguita siano solo in parte conformi, ma è necessario seguire il corso completo.

Diversi quesiti affrontano i corsi per gli addetti alle attrezzature normate, fra cui menzioniamo:

  • La formazione carroponte, in cui NON sono incluse le gru a bandiera.
  • Il riconoscimento della formazione pregressa solo se si tratta di corsi conformi all’ACSR del 22/02/2012, se previsti, oppure i cui contenuti sono interamente conformi a quanto previsto dall’Accordo SR 59/2025.
  • L’esperienza almeno triennale nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature che è richiesta ai docenti dei moduli pratici.
  • La verifica finale di apprendimento tramite prova pratica che deve essere individuale.

Le FAQ chiariscono anche che:

  • La formazione lavoratori non necessariamente segue il livello di rischio del codice ATECO dell’organizzazione, ma è necessario tenere conto di quanto emerge dalla valutazione dei rischi per la mansione.
  • L’obbligo di conservazione del fascicolo tecnico ricade sul soggetto formatore.
  • In primis il datore di lavoro, ma anche il soggetto formatore devono verificare che i lavoratori non abbiamo impedimenti linguistici alla comprensione della formazione.
  • Gli attestai rilasciati per corsi di formazione sperimentali in deroga nella Provincia Autonoma di Bolzano, non verranno riconosciuti al di fuori di questo territorio.

In allegato il testo integrale delle FAQ.

Per approfondire:

Le novità del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025