È in corso al Senato l’esame del disegno di legge n. 1404, che delega il Governo alla revisione complessiva del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, storica norma che disciplina la ricerca e l’uso delle acque pubbliche. L’obiettivo è aggiornare e unificare la normativa sulle concessioni, le derivazioni e le utilizzazioni idriche, in linea con la Direttiva 2000/60/CE (“Direttiva Acque”), il Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006) e le nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici e alla scarsità idrica.

Di cosa tratta:

Il DDL S. 1404, presentato dalla senatrice Simona Petrucci e attualmente in esame presso l’8ª Commissione permanente Ambiente, energia e lavori pubblici, conferisce al Governo una delega di nove mesi per riscrivere il testo unico del 1933. La riforma nasce dalla necessità di armonizzare le regole sulle acque pubbliche, oggi frammentate tra enti regionali e locali, e di semplificare i procedimenti concessori.

La proposta di legge punta, inoltre, a introdurre una gestione più “adattiva” della risorsa idrica, tenendo conto degli effetti dei cambiamenti climatici, delle ricorrenti crisi di siccità e degli eventi alluvionali.

Tra i principali criteri direttivi indicati nell’articolo 1 del DDL:

  • Aggiornamento e coordinamento della disciplina statale sulle derivazioni e utilizzazioni delle acque pubbliche, comprese quelle sotterranee;
  • Ridefinizione dei soggetti autorizzati alla derivazione e dei limiti di portata, con distinzione tra grandi e piccole derivazioni;
  • Semplificazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni e obbligo di verifica preventiva di compatibilità ambientale;
  • Uniformazione delle procedure regionali e locali e coordinamento con i piani di tutela e i bilanci idrici;
  • Nuova regolamentazione delle risorse idriche, con priorità agli usi potabili e irrigui in caso di scarsità;
  • Riduzione della durata delle concessioni, considerati gli effetti dei cambiamenti climatici;
  • Inasprimento delle sanzioni per prelievi abusivi e utilizzi oltre la portata concessa;
  • Aggiornamento del catasto delle utenze idriche entro dodici mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi.

Il testo prevede inoltre una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Cosa dice la legge attuale:

Il Regio Decreto 1775/1933, tuttora in gran parte vigente, disciplina la natura pubblica delle acque e le modalità con cui possono essere utilizzate, derivate o concesse. Tra i punti cardine:

  • Classificazione delle acque pubbliche:
    Tutte le acque superficiali e sotterranee che possano servire a usi di pubblico interesse sono considerate “acque pubbliche”. Il loro utilizzo è subordinato a titolo concessorio rilasciato dallo Stato o dagli enti competenti;
  • Obbligo di concessione per le derivazioni:
    Chiunque voglia derivare o utilizzare acqua pubblica (per usi idroelettrici, irrigui, potabili o industriali) deve ottenere una concessione amministrativa. La concessione stabilisce quantità, durata, opere da realizzare, canoni da versare e condizioni di restituzione dell’acqua;
  • Differenza tra grandi e piccole derivazioni:
    Il R.D. distingue le derivazioni secondo la portata e la potenza installata, con procedure diverse per l’autorizzazione. Le grandi derivazioni (es. uso idroelettrico) richiedono istruttorie più complesse e pareri tecnici di vari enti;
  • Durata e rinnovo delle concessioni:
    Le concessioni sono rilasciate per periodi determinati (30-40 anni) e non si rinnovano automaticamente: il concessionario deve presentare una nuova domanda e può subire modifiche nei canoni o nelle condizioni.
  • Obblighi tecnici e ambientali:
    Il concessionario è tenuto a realizzare le opere di presa e restituzione nel rispetto delle prescrizioni tecniche fissate dall’autorità, garantendo che non siano arrecati danni al corso d’acqua o agli utenti a valle. Deve, inoltre, consentire eventuali controlli e ispezioni dell’autorità competente;
  • Canoni e diritti:
    È previsto il pagamento di canoni annui e sovracanoni destinati allo Stato, alle Regioni e ai Comuni, calcolati in base all’uso e alla quantità d’acqua concessa;
  • Decadenza e revoca della concessione:
    La concessione può essere revocata o dichiarata decaduta in caso di mancato uso, violazione delle condizioni, abuso della portata o mancato pagamento dei canoni;
  • Tutela dei terzi e ricorsi:
    Il decreto prevede procedure di opposizione da parte di soggetti danneggiati da nuove derivazioni e consente ricorso al Ministero o alla Giunta Provinciale per questioni di competenza;
  • Concessioni per impianti elettrici:
    In origine il decreto regolava anche gli impianti che utilizzavano la forza motrice dell’acqua per produrre energia elettrica; tali disposizioni oggi sono in gran parte superate da norme specifiche in materia di energia.

Prossime tappe:

Il disegno di legge S.1404 è attualmente all’esame dell’8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici e comunicazioni) del Senato, dove sono iniziate le prime sedute l’8 e il 14 ottobre 2025. Una volta concluso l’esame e approvato il testo in Commissione, il provvedimento passerà all’Aula del Senato per la discussione e la votazione plenaria. Solo dopo l’approvazione del Senato il disegno di legge sarà trasmesso alla Camera dei Deputati per la seconda lettura.

La delega prevede che, una volta entrata in vigore la legge, il Governo adotti i decreti legislativi attuativi entro nove mesi.

Per maggiori approfondimenti si allegato il testo dell’atto del Senato n. 1404 e del Regio Decreto n. 1775/1933.