La sentenza della Cassazione penale emessa il 26 settembre 2025 conferma la responsabilità del datore di lavoro, anche quando alcune funzioni siano state delegate, in quanto permane l’obbligo diretto di vigilanza.    

Il fatto

A seguito di accertamenti presso un cantiere su cui operava l’impresa della datrice di lavoro imputata, erano state rilevate violazioni secondo l’art. 112 comma 1 del D.Lgs. 81/08, circa l’inidoneità di alcune opere provvisionali presenti. Per questo, il Tribunale di Rimini aveva condannato nel 2024 la datrice di lavoro alla pena di 2.000 euro di ammenda.

Il ricorso

L’imputata aveva poi fatto ricorso sostenendo, fra le varie motivazioni, che non era stato preso dovutamente in considerazione di documento con il quale veniva affidata ufficialmente la delega di funzioni al preposto, al quale veniva conferita:

  • Autonomia organizzativa nel cantiere;
  • Potere di spesa circa le attività dello stesso cantiere.

Il giudizio della Cassazione

La Corte ha rigettato nel complesso il ricorso dell’imputata. Andando nel dettaglio della motivazione relativa alla delega delle funzioni, la Corte ne ha confermato l’inefficacia, rilevando la mancanza dei requisiti di legge richiesti.

Infatti:

  • La datrice di lavoro era individuata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione anche all’interno del POS;
  • La delega non conferiva piena autonomia decisionale né potere di spesa al preposto, come risulta dalla stessa comunicazione al dipendente;
  • Per la giurisprudenza, la presenza di un preposto non trasferisce automaticamente le responsabilità del datore di lavoro;
  • Ai sensi dell’art. 16, comma 3, D.Lgs. 81/2008, anche in presenza di una delega efficace, il datore di lavoro mantiene sempre un dovere di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni trasferite;
  • Nel caso concreto, la datrice di lavoro aveva mantenuto un ruolo attivo e quotidiano di controllo sul cantiere, rendendo irrilevante la delega.

Impatti e indicazioni operative

Anzitutto, bisogna sottolineare che la delega delle funzioni non ha tanto lo scopo di esimere il datore di lavoro dalle proprie responsabilità, ma di supportarlo nell’espletamento degli obblighi a lui ascritti, ad esclusione di quelli esplicitamente non delegabili.

Si può ricorrere all’istituto della delega nei casi in cui un datore di lavoro sia impossibilitato ad eseguire direttamente alcuni dei propri obblighi, in tutti i luoghi di lavoro, come succede ad imprese che operano in più cantieri con più sedi o strutture complesse.

Affinché la delega delle funzioni sia efficace:

  1. la delega deve essere espressa formalmente, in un documento in cui siano riportate le specifiche funzioni delegate e vi sia evidenza dell’accettazione da parte del delegato;
  2. devono essere conferiti al delegato poteri effettivi di autonomia gestionale e di potere di spesa;
  3. il datore di lavoro non deve direttamente intromettersi o eseguire i compiti delegati;
  4. il datore di lavoro deve vigilare sull’operato del delegato.