L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 16/06/2006 n.82, rispondendo ad un'istanza di interpello ha precisato che la deduzione IRAP dei costi del personale addetto alla ricerca e allo sviluppo spetta anche se la ricerca costituisce l'attività tipica dell'impresa e se i prodotti realizzati vengono poi ceduti a terzi.
Ciò che rileva spiega l'Agenzia delle entrate secondo la ratio del legislatore (art.11, c.1, lett.a) DLgs 446/97) è che venga effettuato da un'impresa ricerca e sviluppo al fine di incrementare la produttività indipendentemente dal fatto che quest'ultima sia quella propria dell'azienda che ha investito nella ricerca oppure di imprese terze.
In ogni caso ricorda la risoluzione la deduzione resta possibile unicamente con riferimento ai costi sostenuti dall'impresa per il personale direttamente impiegato nell'attività di ricerca, senza possibilità di estendere il beneficio anche al personale che, sebbene utilizzato da un'impresa che svolge esclusivamente attività di ricerca sia effettivamente impiegato in mansioni relative a differenti funzioni aziendali.
Inoltre per i lavoratori che operano sia nell'ambito dell'attività di ricerca che in altri settori aziendali la deduzione resta possibile soltanto in relazione alle spese che, sulla base di oggettivi criteri di ripartizione risultino riferibili alle competenze espletate nell'ambito della ricerca e sviluppo.
Infine si ricorda che la deduzione spetta purchè i costi di ricerca e sviluppo risultino da un'attestazione di effettività rilasciata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un revisore dei conti o professionista.