L’INPS, con la circolare n. 142 del 14 novembre 2025, ha precisato che sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata anche i titolari di incarichi di ricerca (articolo 22-ter della legge n. 240/2010) e gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella (articolo 1, comma 553, della legge n. 207/2024).

In particolare, secondo la Legge n. 240/2010, possono conferire incarichi di ricerca le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca.

Destinatari degli incarichi sono i giovani laureati magistrali o a ciclo unico da non più di sei anni in possesso di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca per i quali, l’art. 22-ter della L. n. 240/2010, introdotto dal DL n. 45/2025 (L. n. 79/2025) ha previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995.

Come detto, all’inizio, la circolare INPS fornisce indicazioni operative anche per gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, anch’essi tenuti all’iscrizione alla Gestione separata, ai sensi dell’articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, modificativo dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Più precisamente, l’estensione dell’obbligo assicurativo presso la Gestione separata riguarda gli addetti che svolgono l’attività come controllo, disciplina e altre mansioni relative alle corse e alle manifestazioni equine sulle quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive e che sono iscritti nel registro istituito con decreto ministeriale 23 febbraio 2015; i compensi per tali attività sono erogati dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sono disciplinati dall’articolo 50, comma 1, lettera l-bis, del TUIR (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

A tutti i nuovi lavoratori, l’INPS ricorda che, ai fini degli adempimenti contributivi, si applicano le medesime modalità e gli stessi termini di pagamento della contribuzione prevista per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata.

Pertanto, ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale si precisa che l’istituzione conferente e il Ministero dell’agricoltura sono tenuti al versamento dei contributi dovuti (comprensivi della quota a carico dell’incaricato/addetto). I versamenti devono avvenire tramite: modello F24/F24EP, mandato di tesoreria o IGRUE - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea.

La contribuzione è versata presso la Struttura territoriale dell’INPS di competenza della sede legale dell’istituzione conferente (per i tirolari di ricerca) o della sede legale del Ministero dell’Agricoltura (per gli addetti del settore equestre), che deve anche provvedere alla denuncia dell’avvenuto pagamento del trattamento economico tramite i flussi Uniemens.

I dati del flusso telematico possono essere inviati anche tramite l’apposita funzione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata.

Infine, si ricorda che per gli iscritti alla Gestione separata non operano le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile (c.d. automaticità delle prestazioni). Ne consegue che l’attribuzione della copertura sulle posizioni assicurative da parte dell’Istituto avviene mensilmente, avuto riguardo all’importo della contribuzione effettivamente versata. Pertanto, in presenza di versamenti parziali, la copertura sulle posizioni assicurative denunciate nel flusso Uniemens è effettuata in proporzione su tutte le posizioni contributive di tutti i lavoratori denunciati.