Imponibile in Italia la pensione del de cuius residente all’estero
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 290 del 12 novembre 2025, ha precisato che è imponibile esclusivamente nel nostro Paese la liquidazione della pensione del de cuius estero, se il beneficiario è fiscalmente residente in Italia.
Nel caso in esame, l’erede fiscalmente residente in Italia del de cuis statunitense, titolare di un Fondo pensione, ha chiesto all’Agenzia delle entrate come deve essere tassato l’importo erogato quale liquidazione e chiusura del Fondo stesso, sul quale è stata operata una ritenuta da parte degli USA.
L’Agenzia delle entrate richiama la risposta all’interpello n. 5 del 2024 che a sua volta cita la circolare n. 21/E del 2020 secondo cui costituiscono redditi da ''pensione'' i trattamenti pensionistici di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri e che l'espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell'ambito di operatività del comma 2 dell'articolo 49 del TUIR anche tutte quelle indennità una tantum erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro (come, ad esempio, la capitalizzazione delle pensioni).
Secondo l'ordinamento tributario vigente in Italia, a detti emolumenti non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le cui prestazioni pensionistiche sono, invece, riconducibili al regime dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) , del TUIR e tassate in applicazione del successivo articolo 52, comma 1, lettera d).
Ciò detto, l’Agenzia delle entrate ritiene che l'importo percepito in una unica soluzione quale liquidazione del Fondo pensione, al lordo della ritenuta fiscale subìta all'estero, sia riconducibile tra le «pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, a nulla rilevando la circostanza che il medesimo Fondo pensione sia stato alimentato con versamenti volontari da parte del de cuius.
Inoltre, l'importo in questione va assoggettato alla tassazione separata ai sensi articolo 17 del TUIR, trattandosi di somme percepite dall'Istante in qualità di erede.
Tuttavia, tra l’Italia e gli USA sussistono degli accordi in materia di imposizione che prevalgono sul diritto italiano.
Più precisamente deve essere tenuto in considerazione il Trattato internazionale vigente tra i due Stati che prevede un regime di imposizione esclusiva nel Paese di residenza del beneficiario degli emolumenti come i redditi pensionistici derivanti da un fondo di accantonamento volontario.
Poiché il beneficiario nel caso in esame è l’erede del familiare statunitense deceduto, le somme devono essere assoggettate ad imposizione esclusiva in Italia e sulle stesse non doveva essere operata negli Usa alcuna ritenuta, proprio in base al Trattato internazionale sopra citato.
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