L'INAIL, con la nota 30/07/2009 n. 7688, ha precisato che a seguito dell'emanazione del DPCM 24/07/2009 che prevede la possibilità di effettuare entro il 20 agosto 2009 il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 241/97, aventi scadenza compresa tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2009, senza alcuna maggiorazione, anche i premi assicurativi dovuti ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/1965, i versamenti rateali nonché le sanzioni, gli interessi ed altri titoli, di qualsiasi natura, scadenti nel periodo sopra indicato possono essere versati entro il nuovo termine del 20 agosto p.v..