Il Ministero del lavoro, con risposta all’interpello n. 18 del 20 luglio 2015, ha chiarito che la disposizione sugli sgravi contributivi di cui all’art. 4 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 151/2001, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori assunti a tempo determinato, in sostituzione di personale in congedo di maternità/paternità, iscritti all’INPGI.
Nello specifico occorre rilevare che si tratta dello sgravio contributivo del 50%, applicabile, nelle ipotesi predette, nelle aziende con meno di 20 dipendenti.
Resta ferma la facoltà dell’INPGI di modulare il contenuto dello sgravio attraverso proprie delibere. Le forme previdenziali gestite dal predetto istituto previdenziale devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria sia generali che sostitutive. Entro tali limiti, l’INPGI può appunto modulare con proprie delibere, da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti, il contenuto delle disposizioni normative indicate dal Legislatore.