La Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE), con nota del 23 febbraio 2009, ha fornito chiarimenti in merito alla prestazione economica riconosciuta agli apprendisti in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi metereologici.
Il particolare, il suddetto organo ha precisato che la prestazione aggiuntiva riconosciuta agli apprendisti in sostituzione del trattamento di CIG erogato agli operai, è pari all'80% della retribuzione perduta dall'apprendista, comprensiva della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia.
Ai fini del calcolo della predetta indennità va tenuto presente il massimale retributivo mensile in atto per la prestazione CIG erogata dall'Inps agli operai.
L'impresa, inoltre, è tenuta ad assoggettare il trattamento economico erogato all'apprendista in sostituzione della CIG alle contribuzioni previdenziali a proprio carico ed a quelle dell'apprendista.
In ultimo, il rimborso della Cassa Edile all'impresa va effettuato sull'importo da essa erogato, al lordo delle ritenute contributive e fiscali a carico dell'apprendista.
Non compete, invece, all'impresa il rimborso dei contributi previdenziali a suo carico.