Cassa integrazione per gli apprendisti del settore edile
A cura della redazione

La Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE), con nota del 23 febbraio 2009, ha fornito chiarimenti in merito alla prestazione economica riconosciuta agli apprendisti in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi metereologici.
Il particolare, il suddetto organo ha precisato che la prestazione aggiuntiva riconosciuta agli apprendisti in sostituzione del trattamento di CIG erogato agli operai, è pari all'80% della retribuzione perduta dall'apprendista, comprensiva della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia.
Ai fini del calcolo della predetta indennità va tenuto presente il massimale retributivo mensile in atto per la prestazione CIG erogata dall'Inps agli operai.
L'impresa, inoltre, è tenuta ad assoggettare il trattamento economico erogato all'apprendista in sostituzione della CIG alle contribuzioni previdenziali a proprio carico ed a quelle dell'apprendista.
In ultimo, il rimborso della Cassa Edile all'impresa va effettuato sull'importo da essa erogato, al lordo delle ritenute contributive e fiscali a carico dell'apprendista.
Non compete, invece, all'impresa il rimborso dei contributi previdenziali a suo carico.
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