L'Agenzia delel entrate, con la circolare 8 giugno 2004, n. 22, ha fornito precisazioni in relazione alla disposizione contenuta nell'articolo 21, comma 6 bis del DL n. 269/2003, convertito in Legge n. 326/2003, che garantisce al contribuente extracomunitario il diritto di beneficiare delle detrazioni fiscali per figli a carico. In particolare, al fine di percepire le predette detrazioni il contribuente extracomunitario deve fornire al sostituto d'imposta: - il certificato di stato famiglia rilasciato dal Comune, se in tale anagrafe i figli sono iscritti; - equivalente documentazione "validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano, ed asseverata come conforme all'originale del Consolato italiano nel Paese di origine" nel caso in cui i figli a carico non siano residenti in Italia. Pur trattandosi di una disposizione in vigore dal 26 novembre 2003, che avrebbe, dunque, dovuto riguardare anche le detrazioni spettanti per l'intero periodo d'imposta 2003, con la Circolare n. 22 dello scorso 8 giugno, l'Agenzia delle Entrate ne fissa la decorrenza dal 1° gennaio 2004 e precisa che per l'anno 2003 i sostituti d'imposta non sono chiamati a porre in essere particolari adempimenti. Ossia per l'anno 2003 la verifica del possesso delal documentazione necessaria sarà effettuata esclusivamente dell'Agenzia delle entrate nell'ambito delel ordinarie modalità di controllo. L'Agenzia ricorda inoltre che i CAF nell'ambito della loro assistenza fiscale non sono tenuti ad acquisire la documentazione relativa alle detrazioni soggettive d'imposta.