Congedi di maternità a seguito di adozione e affidamenti e copertura figurativa
A cura della redazione

L'INPS, con il messaggio 17/03/2008 n.6361, fa seguito alla disposizione contenuta nella Finanziaria 2008 (art.2, commi 452-456 L.244/2007), per precisare che anche in caso di congedi di maternità, paternità e congedo parentale richiesti a seguito di adozioni o affidamenti, è garantita al lavoratore la copertura figurativa.
Più precisamente, spiega l'istituto previdenziale, se il congedo viene usufruito in costanza del rapporto di lavoro, l'accredito figurativo non richiede alcuna anzianità contributiva pregressa. Invece se il congedo viene fruito fuori dal rapporto di lavoro, la copertura figurativa è subordinata alla condizione che, alla domanda, il genitore adottivo o affidatario possieda 5 anni di contributi versati in costanza del rapporto di lavoro.
Inoltre, ricorda l'INPS, il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi o affidatari, qualunque sia l'età del bambino e comunque non oltre il compimento della maggiore età, entro gli otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo famigliare.
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