Contrattazione di secondo livello: le istruzioni Inps per fruire degli sgravi
A cura della redazione

L’Inps, con il messaggio n. 7978 del 24 ottobre 2014, ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per fruire concretamente del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007.
Con riguardo all’entità dello sgravio, si rileva, innanzi tutto, che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.
Ove - infatti - le aziende avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Si precisa, altresì, che - per il calcolo dello sgravio - deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
Inoltre, per i lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.
Nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c., intervenute nelle more dell’ammissione allo sgravio dell’azienda incorporata, le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all’incentivo.
Per quanto riguarda, infine, le aziende autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2013 che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l’attività, esse, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
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