L’INPS, con la circolare n. 143 del 14 novembre 2025, ha chiarito le modalità attraverso le quali le imprese possono recuperare lo sgravio contributivo previsto per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 21, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 148/2015, utilizzando le risorse stanziate per l’anno 2024. Si tratta del tradizionale incentivo introdotto dal D.L. 510/1996, che riconosce ai datori di lavoro una riduzione del 35% della contribuzione a loro carico per i lavoratori coinvolti nella riduzione dell’orario superiore al 20%.

La circolare precisa, innanzitutto, quali imprese possono accedere al beneficio. Sono ammesse quelle che, entro il 30 novembre 2024, hanno stipulato un contratto di solidarietà difensivo, oppure che ne avevano uno in corso nel secondo semestre dell’anno precedente. Lo sgravio spetta per l’intera durata del contratto, nel limite massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile.

Il Ministero del Lavoro ha già emanato i decreti direttoriali con l’indicazione dell’importo massimo concedibile a ciascuna azienda. Tuttavia, l’INPS può autorizzare i conguagli solo per le imprese i cui periodi di CIGS connessi al CdS si siano conclusi entro il 31 marzo 2025, elencate nell’Allegato 1 alla circolare. Le altre dovranno attendere ulteriori comunicazioni.

Un chiarimento importante riguarda la misura dello sgravio effettivamente spettante. Gli importi indicati nei decreti ministeriali rappresentano solo un tetto massimo: l’impresa potrà recuperare esclusivamente le somme calcolate mese per mese sulla base dell'orario ridotto di ciascun lavoratore. Restano escluse dalla riduzione alcune contribuzioni particolari, come il contributo per la formazione professionale (0,30%) e i contributi di solidarietà a carico del datore di lavoro verso fondi integrativi o di categoria.

La circolare affronta, quindi, il tema della cumulabilità. Pur confermando che lo sgravio dei CdS non può sovrapporsi ad altre agevolazioni contributive, viene ribadita l’eccezione già prevista per la Decontribuzione Sud e per la più recente Decontribuzione Sud PMI. In questi casi, i benefici possono coesistere, ma lo sgravio dei CdS deve essere applicato soltanto sulla contribuzione residua non già azzerata dagli altri esoneri.

Dal punto di vista operativo, le aziende devono richiedere l’intervento dell’INPS che, verificata la documentazione, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”. Una volta ottenuto il codice, il datore di lavoro può procedere al conguaglio tramite il flusso UniEmens, indicando la causale credito “L972” e l’importo spettante. Il termine per effettuare i conguagli è fissato al 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare.

Le imprese che hanno cessato o sospeso l’attività potranno invece utilizzare la procedura delle regolarizzazioni UniEmens/VIG riferita all’ultimo mese di attività.