Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n. 9 del 2 aprile 2010, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità da parte dell'Inps di corrispondere direttamente al lavoratore assicurato, le indennità di malattia, maternità, permessi ex L. n. 104/1992 e congedo straordinario, anche nei casi in cui, per legge, le suddette indennità dovrebbero essere corrisposte dal datore di lavoro secondo le modalità dell'anticipazione e del successivo conguaglio.
Al riguardo, il Ministero chiarisce che, in base all'art. 1, comma 1, del DL n. 663/1979 (conv. Legge n. 33/1980), le indennità di malattia e maternità devono essere corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro.
Così anche le indennità che riguardano i permessi di cui all'art. 33, della legge n. 104/1992, nonché i congedi straordinari di cui all'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, ai quali si applicano le stesse regole previste per la maternità.
Lo stesso Ministero ricorda che ai sensi del DL n. 663/1979, il datore di lavoro è il soggetto tenuto alla materiale corresponsione delle indennità, salvo successivo conguaglio con le somme dovute all'Inps a titolo di contributi. Inoltre, l'art. 1 del citato decreto prevede delle specifiche sanzioni per il datore di lavoro che non provvede ad erogare le suddette indennità.
Le uniche categorie di lavoratori interessate al pagamento diretto da parte dell'Inps sono i lavoratori agricoli a tempo determinato, gli addetti ai servizi domestici e familiari e i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni.
Secondo il Ministero, quindi, essendo già disciplinata la procedura di corresponsione delle indennità citate, la cui violazione è oggetto di sanzione, nonché le deroghe al sistema generale, non si ritiene possibile individuare ulteriori eccezione alla disciplina vigente.