Così ha precisato l’Inps con la circolare del 12 novembre 2025 n. 141 sulla base della recente sentenza della Corte di Cassazione resa a sezioni unite il 7 agosto 2025 n. 22802.Sia l’intervento dell’Inps che quello della Cassazione si innestano solo in parte sulla recente riforma dell’istituto della rendita vitalizia di cui alla legge 203/2024 cosa che comporta una modifica parziale alle precedenti istruzioni fornite dall’Inps con la circolare 48/2025.Dopo la riforma del 2024 e l’intervento della Cassazione il meccanismo della costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della legge 1338/1962 è così articolato nelle seguenti fasi temporali:

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il diritto di chiederla (comma 1 dell’art. 13) spetta in via principale del datore di lavoro che ha omesso di versare i contributi in favore del lavoratore è soggetto a prescrizione decennale da quando si è prescritto il diritto dell’ente previdenziale di richiederli, diritto quest’ultimo pari in genere a 5 anni da quando avrebbero dovuto essere versati (o 10 anni se l’omissione è denunciata dal lavoratore o dai superstiti);

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il lavoratore ha diritto (art. 13 comma 5) di sostituirsi al datore di lavoro (obbligato in via principale) dal momento in cui si prescrive il diritto di quest’ultimo (quindi decorsi 10 anni come indicato al punto precedente) oppure (e questa è la novità dopo la senza della Cassazione) anche quando non si è ancora prescritto il diritto del datore di lavoro, purchè il lavoratore provi che questi non procederà mai a chiedere la costituzione della rendita; con la stessa tempistica il lavoratore che si è sostituito al suo datore di lavoro nel pagare l’onere può chiedergli il risarcimento dei danni;

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infine, il diritto di costituire la rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, riconosciuto al lavoratore dal settimo comma dell’articolo 13, sussiste a decorrere dalla data in cui cade in prescrizione il diritto sostitutivo di cui al punto precedente (art. 13 comma 7). In quest’ultimo caso il diritto è imprescrittibile, può essere chiesto anche in sede di pensionamento ma non permette di chiedere il risarcimento dei danni al datore di lavoro.Come detto, nella seconda fase della sequenza temporale indicata, nulla preclude al lavoratore la possibilità di agire in sostituzione del datore di lavoro che non possa, per altre ragioni, o non voglia provvedere alla costituzione della rendita vitalizia anche prima della maturazione della prescrizione dell’azione datoriale. Il lavoratore ha così l’onere di provare l’impossibilità di ottenere la costituzione della rendita vitalizia dallo stesso datore di lavoro, sia per mezzo di testimoni, sia allegando l’intimazione circostanziata e motivata, rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, di costituire la rendita vitalizia e la manifestazione dell’intenzione del lavoratore di provvedervi in via sostituiva, salvo il risarcimento del danno che producendo la documentazione contenente la risposta circostanziata e motivata del datore di lavoro.