L'Inps, con il messaggio 28 gennaio 2008, n. 2085, ha diramato importanti istruzioni in merito alla nuova regolamentazione, introdotta dalla L. 247/2007, art. 1, comma 67, della decontribuzione per le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, anche di secondo livello, delle quali sono incerte la corresponsione o l'ammontare.
A decorrere dal 1 gennaio 2008, non trova più applicazione la vecchia disciplina della decontribuzione (art. 2, D.L. 67/1997) e, in attesa di apposito DM, non risulta essere ancora applicabile il nuovo regime previsto dalla L. 247/2007 (Protocollo Welfare). Pertanto le aziende che, in virtù di contratti collettivi aziendali e territoriali (in particolare le aziende dei settori edili e artigiano, che erogano mensilmente compensi de contribuiti), beneficiavano della decontribuzione, devono versare l'ordinaria contribuzione.
La regolarizzazione della contribuzione eventualmente non versata deve essere effettuata, senza aggravio di oneri accessori, entro il 16 aprile 2008 (giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione del messaggio in commento).