Differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti contributivi
A cura della redazione

L'INPS con il messaggio n. 17823 del 5 agosto 2008, facendo seguito al DPCM 24 luglio 2009, comunica che il versamento contributivo delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4 del D.Lgs 9/07/1997 n. 241, può essere effettuato senza alcuna maggiorazione entro il giorno 20 del mese di agosto.
Tale differimento riguarda tutti i versamenti unitari che devono essere effettuati tramite modello F24 ovvero anche per i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai commettenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrative dell'Istituto.
Per tutti i datori di lavoro che operano tramite il sistema DM 10 rimane confermato, all'ultimo giorno del mese di agosto, il termine per la trasmissione delle denuncie contributive.
L'INPS precisa inoltre che per tutte le aziende autorizzate, per il mese di luglio, al differimento degli adempimenti contributivi per le ferie collettive, i giorni di differimento decorrono dal 16 di agosto mentre gli interessi di differimento decorrono dal 20 agosto.
Riproduzione riservata ©