Distacco all'estero e retribuzione convenzionale
A cura della redazione

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 11/09/2007 n.245E, ha precisato che nei confronti di un lavoratore italiano fiscalmente residente in Italia, ma distaccato all'estero, che percepisce sia la retribuzione ordinaria dall'azienda italiana sia un'indennità erogata dalla ditta presso cui viene distaccato trova applicazione l'art. 51, c.8bis del TUIR (reddito imponibile determinato sulla base di retribuzioni convenzionali) purchè siano soddisfatti i requisiti della continuità, dell'esclusività e temporali previsti dalla norma stessa.
In particolare per quanto riguarda il requisito della continuità viene chiesto che l'attività lavorativa sia svolta all'estero per un determinato periodo di tempo con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità.
In merito al concetto di esclusività viene chiesto che l'attività sia svolta integralmente all'estero.
Infine per il requisito temporale viene chiesto che il lavoratore soggiorni, anche in modo non continuativo, nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi.
Se i tre requisiti vengono soddisfatti il regime convenzionale di determinazione del reddito imponibile previsto dal TUIR può trovare applicazione.
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