Enpals, modalità di presentazione della proposta di transazione relativa ai contributi previdenziali
A cura della redazione
L'Enpals, con la circolare n. 15 del 5 novembre 2010, a seguito delle innovazioni normative di cui all’art. 32, comma 5, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed, in particolare, all’emanazione del decreto ministeriale 4 agosto 2009, fornisce le opportune istruzioni operative in ordine alle modalità di presentazione della proposta di transazione relativa ai contributi previdenziali dovuti all’Enpals.
Con riferimento all’ambito applicativo, l’Enpals stabilisce che la proposta di transazione relativa ai debiti per contributi previdenziali possa inquadrarsi esclusivamente nell’ambito del concordato preventivo e delle trattative che precedono la stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Con riferimento alla proposta di transazione relativa ai debiti per contributi previdenziali nell’ambito della procedura di concordato preventivo, l’Enpals precisa che le imprese istanti sono tenute a corredare la domanda della documentazione prevista dall’articolo 161, comma 24, della Legge Fallimentare, di seguito elencata: - una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; - uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; - l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; - il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
In ultimo, l’Enpals precisa che è ora prevista la possibilità per l’imprenditore in stato di crisi di avvalersi dello strumento della transazione nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione dei debiti anche con riferimento ai crediti previdenziali.
Sul piano operativo, inoltre, le imprese interessate alla transazione che intendano avvalersi delle previsioni normative di cui all’art. 182-bis, della Legge Fallimentare, sono tenute a presentare la relativa domanda nel rispetto delle medesime modalità descritte per la procedura di concordato preventivo.
Sul piano procedurale, si precisa che la domanda di transazione relativa ai debiti per contributi previdenziali, da redigere in carta semplice, e da documentare debitamente come precisato al precedente par. 3, deve essere trasmessa tramite raccomandata A/R alla Direzione Contributi dell’Area Contributi e Vigilanza dell’Enpals, Viale Regina Margherita, n. 206, 00198, Roma, contestualmente al deposito presso il Tribunale.
Si precisa, in proposito, che se la proposta transattiva abbia ad oggetto debiti contributivi iscritti a ruolo, la relativa istanza deve essere presentata all’Enpals, e, copia, all’Agente della riscossione competente per territorio affinché il medesimo, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Ente creditore in ordine alla decisione di adesione o meno alla proposta, possa intervenire nella procedura di concordato, nonché possa adottare i provvedimenti opportuni di propria competenza (eventuale sospensione degli atti esecutivi, discarichi, etc.). In tal caso, congiuntamente alla domanda, l’impresa sarà tenuta a richiedere al Concessionario una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo.