La circolare n. 1 del 14/01/2009 afferma che a decorrere dal 1 gennaio 2009 le disposizioni in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro con particolare riguardo alle pensioni di anzianità e alla prestazioni liquidate con il sistema contributivo cambieranno.

In particolare la circolare afferma che

Cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro - A far data dal 1 gennaio 2009, la pensione di anzianità sempre e interamente cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Detta norma riguarda esclusivamente l'attività lavorativa svolta dopo il pensionamento e, quindi, interessa quei soggetti che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, abbiano conseguito il diritto alla pensione;
Cumulo tra redditi e pensione liquidata con il sistema contributivo - A far data dal 1 gennaio 2009 la pensione conseguita nel regime contributivo è interamente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'art. 1, commi 6 e 7 della Legge 23 agosto 2004, n. 243. Anche per la pensione liquidata con il sistema contributivo, la normativa in questione è applicabile esclusivamente all'attività lavorativa iniziata successivamente al pensionamento e nulla è innovato per quanto riguarda la cessazione del rapporto di lavoro in quanto requisito per il raggiungimento del diritto di pensione.
Cumulo tra assegno di invalidità e redditi da lavoro - L'assegno può essere oggetto di una doppia riduzione:

Prima riduzione: del 25% se il reddito supera di quattro volte il trattamento minimo; del 50% se il reddito supera di cinque volte il trattamento minimo.

Seconda riduzione: se l'assegno di invalidità così ridotto è comunque superiore all'importo del trattamento minimo, può subire un ulteriore taglio a seconda dell'anzianità contributiva raggiunta: trattenuta del 50% eccedente il trattamento minimo nel caso in cui i soggetti assicurati possano far valere un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni; oppure una trattenuta del 30% della quota eccedente il trattamento minimo nel caso di lavoro autonomo ed entro il limite del 30% del reddito da lavoro percepito. L'assegno di invalidità risulta totalmente cumulabile solo nei casi in cui l'anzianità contributiva è pari o superiore a 40 anni.