Entro il 21 dicembre 2025, saranno approvate nuove regole europee sull’ amianto. Cosa cambia davvero
A cura della redazione
La nuova direttiva europea sull’amianto impone misure più severe per proteggere i lavoratori: limiti di esposizione più bassi, tecniche di misurazione avanzate, obblighi documentali e formativi più rigorosi. Il recepimento in Italia è in corso e rappresenta un passaggio cruciale per la salute nei luoghi di lavoro.
Cosa tratta :
Il recepimento della Direttiva (UE) 2023/2668 segna un punto di svolta nella normativa sulla protezione dei lavoratori esposti all’amianto. Il nuovo schema di decreto legislativo, attualmente in esame, aggiorna il D.Lgs. 81/2008 e introduce misure più stringenti e moderne per la prevenzione, il monitoraggio e la formazione, con l’obiettivo di ridurre drasticamente i rischi legati a una delle sostanze più pericolose ancora presenti in molti ambienti di lavoro.
Un aggiornamento atteso e necessario
La direttiva europea, da recepire obbligatoriamente entro il 21 dicembre 2025, impone agli Stati membri di adottare nuove regole per la misurazione delle fibre aerodisperse, che dovranno essere effettuate con microscopia elettronica a partire dal 21 dicembre 2029. Questo metodo permetterà di rilevare anche le fibre più sottili, finora escluse dalle analisi, migliorando significativamente la capacità di monitoraggio.
Limiti di esposizione più severi
Il nuovo limite massimo di esposizione scende da 0,1 a 0,01 fibre/cm³, calcolato su una media ponderata di 8 ore. In alternativa, gli Stati membri potranno adottare un limite ancora più basso di 0,002 fibre/cm³, se non si conteggiano le fibre sottili. Un cambiamento che riflette la natura cancerogena “senza soglia” dell’amianto: non esiste un livello sicuro di esposizione.
Obblighi più rigorosi per i datori di lavoro
Tra le novità più rilevanti:
- Obbligo di verifica preventiva della presenza di materiali contenenti amianto prima di lavori su edifici, anche in caso di ristrutturazioni.
- Valutazione del rischio con priorità alla rimozione dell’amianto rispetto ad altri interventi.
- Notifica preventiva più dettagliata, con elenco dei lavoratori coinvolti, data dell’ultima visita medica e certificazioni di formazione.
- Conservazione documentale per almeno 40 anni.
- Formazione specifica per mansioni a rischio e per lavori di demolizione o rimozione.
- Controlli e misurazioni più avanzati
Dal 2029, le misurazioni dovranno includere anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri. Sarà possibile effettuare campionamenti ambientali, oltre a quelli personali, per una valutazione più completa dell’esposizione.
Registro INAIL ampliato
Il registro nazionale INAIL, finora limitato ai casi di mesotelioma, sarà esteso a tutte le patologie professionali correlate all’amianto, come asbestosi, tumori polmonari, gastrointestinali, della laringe, delle ovaie e malattie pleuriche non maligne.
Sanzioni e responsabilità
Il mancato rispetto delle nuove disposizioni comporterà sanzioni penali, con arresto fino a sei mesi o ammende fino a oltre 9.000 euro. Un segnale forte per promuovere la responsabilità e la vigilanza.
COSA DICE LA LEGGE
- Direttiva (UE) 2023/2668 modifica la 2009/148/CE.
- Recepimento obbligatorio entro il 21 dicembre 2025.
- Misurazione con microscopia elettronica obbligatoria dal 21 dicembre 2029.
- Nuovo limite di esposizione: 0,01 fibre/cm³ (o 0,002 fibre/cm³ in alternativa).
- Obbligo di verifica preventiva della presenza di amianto prima di lavori su edifici.
- Notifica preventiva con dati sanitari e formativi dei lavoratori.
- Documentazione conservata per almeno 40 anni.
- Sanzioni penali per i datori di lavoro in caso di violazioni.
INDICAZIONI OPERATIVE
- Verificare la presenza di materiali contenenti amianto prima di ogni intervento su edifici, soprattutto se costruiti prima del 1992.
- Aggiornare la valutazione dei rischi, dando priorità alla rimozione dell’amianto.
- Assicurarsi che la notifica preventiva includa:Elenco dei lavoratori coinvolti.
- Data dell’ultima visita medica.
- Certificazioni di formazione.
- Conservare tutta la documentazione per almeno 40 anni.
- Formare i lavoratori in modo specifico, in base alla mansione e ai compiti.
- Applicare misure di protezione anche in caso di rischio potenziale.
- Monitorare l’aria con microscopia elettronica dal 2029.
- In caso di dubbio sulla presenza di amianto, applicare sempre le misure di protezione.
- Iscrivere tutti i lavoratori esposti nel registro INAIL.
- Prevedere la verifica dell’assenza di rischio prima della ripresa delle attività post-bonifica.
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