Il TAR del Lazio, con l’ordinanza cautelare n. 1046/2026, pubblicata il 18 febbraio 2026, ha accolto la domanda con cui veniva richiesta la sospensione della revoca di un nulla osta al lavoro subordinato.

Nel caso sottoposto al giudizio del Tribunale amministrativo regionale, una Prefettura aveva disposto la revoca del nulla osta all’ingresso, contestando l’incompletezza dell’asseverazione e la mancanza dell’idoneità alloggiativa.

Tuttavia, il lavoratore straniero aveva integrato tutta la documentazione necessaria nelle more del giudizio.

Il TAR ha applicato un orientamento ormai consolidato dal Consiglio di Stato, secondo cui il processo amministrativo non deve solo verificare se l'atto era legittimo al momento dell'emissione, ma deve esaminare la fondatezza della pretesa sostanziale del cittadino.

Inoltre, l'Amministrazione non può ignorare documenti favorevoli (come l'idoneità alloggiativa o asseverazioni corrette) prodotti successivamente all'istanza, specialmente se i ritardi sono imputabili alla Pubblica Amministrazione.

Non va, infine dimenticato, che in materia di immigrazione, il rigore formale deve cedere il passo ai principi di buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza, evitando che lungaggini burocratiche pregiudichino irreversibilmente il diritto al lavoro e al soggiorno.

In sostanza, secondo il TAR, la PA non può limitarsi a una verifica "statica" e burocratica, ma se i requisiti sostanziali esistono (anche se maturati in ritardo), il nulla osta deve essere salvaguardato.