Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 144 del 15 gennaio 2026, ha deciso che è discriminatorio escludere dalle selezioni per l'assunzione i cittadini stranieri il cui permesso di soggiorno ha una validità residua inferiore rispetto a quella del contratto proposto.

Secondo i giudici di merito, il datore di lavoro può e deve assumere il lavoratore straniero, solo verificando la regolarità del soggiorno, senza anticipare indebitamente oneri burocratici a carico del lavoratore.

Nel caso sottoposto al giudizio del Tribunale di Milano un lavoratore straniero aveva promosso ricorso affinché venisse condannata un’agenzia per il lavoro che aveva negato l'assunzione sulla base della sola scadenza cronologica del titolo di soggiorno, indipendentemente dalle capacità professionali.

La giustificazione addotta era di natura penalistica: evitare la responsabilità ex art. 22, comma 12, T.U. Immigrazione. Per poter stipulare un contratto con scadenza successiva a quella del permesso, la società pretendeva che il lavoratore producesse già in sede di selezione, anche mesi prima della scadenza, la ricevuta della domanda di rinnovo.

Il Tribunale ha accolto il ricorso evidenziando che il datore di lavoro è tenuto a mantenere in servizio il dipendente anche dopo la scadenza del permesso, purché sia stata presentata domanda di rinnovo nei termini.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 286/1998, lo straniero deve richiedere il rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza. La legge tutela il lavoratore (e il datore di lavoro) durante l'attesa del rinnovo: la semplice ricevuta della richiesta permette di soggiornare e lavorare legittimamente fino a eventuale comunicazione contraria della Questura.

Il Tribunale ha stabilito che pretendere la prova del rinnovo già in sede di selezione (quando la scadenza non è ancora imminente) costituisce uno "svantaggio particolare" ingiustificato. Il rischio penale per il datore di lavoro scatta solo se il lavoratore viene mantenuto in servizio dopo la scadenza del permesso senza che sia stato chiesto il rinnovo, non certo al momento della firma di un contratto futuro.

In ogni caso, gli artt. 5, comma 9-bis, e 13, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 286/1998 prevedono un periodo di “tolleranza” di sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno per chiederne il rinnovo o la conversione.