Con la risoluzione n. 243 del 22 luglio 2002 l'Agenzia delle entrate fornisce alcune precisazioni in merito alla tassazione in capo alle prestazioni erogate dai fondi pensione dei "vecchi iscritti".
Con l'istanza di interpello un contribuente lamentava la doppia tassazione delle prestazioni erogate dal proprio fondo pensione in virtù della fusione per incorporazione del datore di lavoro originario in altro con differente regime di tassazione del proprio fondo pensionistico.
La problematica sorge in quanto il fondo originario era gestito secondo il metodo assicurativo che comportava la detassazione della prestazione dei capitali formato dai rendimenti già tassati durante la gestione mentre il fondo di destinazione (successivamente all'avvenuta incorporazione della società datrice di lavoro in altra) era gestito secondo il metodo finanziario il quale per i rendimenti maturati ante 31 dicembre 2000 applicava la tassazione del 12,50%.
E' evidente quindi che per il dipendente i rendimenti sono stati assoggettati a tassazione due volte e quindi allo stesso spetta il recupero della duplice imposizione; è altresì chiaro però come tale recupero possa avvenire solamente mediante la presentazione di un'istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate in quanto non transitando in dichiarazione il prelievo fiscale di cui sopra, non è possibile recuperare come somma a credito in dichiarazione quanto di spettanza del contribuente.