La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13168 del 25 giugno 2015, ha affermato che in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione non già l’assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti.
Nel caso concreto, un’addetta alla cassa di un supermercato aveva acquisito un buono pasto come pagamento di merce senza procedere ad alcuna registrazione, né a timbrare il titolo, né ad emettere scontrino fiscale. Il comportamento contestato, considerata la volontarietà dello stesso e le mansioni di cassiera della lavoratrice, è stato ritenuto idoneo a ledere gravemente il vincolo fiduciario tra le parti, legittimando il licenziamento.