Impresa familiare: indennità di maternità alla collaboratrice familiare e riflessi fiscali
A cura della redazione

La Fondazione Studi dei CDL, con il parere n. 13 del 28/10/2009, ha precisato che la collaboratrice di un'impresa familiare che ha percepito l'assegno di maternità deve indicare l'importo come risulta dal mod. CUD rilasciato dall'INPS, nel quadro RH del proprio mod. Unico.
La stessa collaboratrice dovrà indicare nell'apposito rigo del quadro RH anche le relative ritenute subite.
L'importo dell'assegno di maternità percepito dovrà però essere indicato separatamente dalla quota di utile della società.
L'intervento della Fondazione Studi dei CDL risolve così un quesito che chiedeva quale fosse il trattamento fiscale applicabile all'indennità di maternità erogata dall'INPS al titolare dell'impresa familiare e riferita ad una sua collaboratrice familiare.
Secondo il parere 13/2009 la tassazione ai fini IRPEF delle indennità erogate a soggetti che non producono reddito d'impresa sotto forma individuale, ma partecipano a società di persone, trova la sua disciplina nell'art. 6, c.2 del TUIR secondo cui i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti e le indennità conseguite anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stesa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Questo però non risolve il problema di comprendere se l'indennità debba essere dichiarata dalla società e quindi confluire nel reddito complessivo e poi essere imputata al socio o collaboratore per la percentuale di propria competenza ovvero se al contrario l'indennità di cui trattasi debba essere dichiarata nel quadro RH esclusivamente dal socio o collaboratore direttamente interessato.
Per risolvere la questione la Fondazione Studi dei CDL richiama la risposta data ad un interpello dalla DRE del Veneto secondo cui un socio di una società di persone che ha percepito individualmente un assegno per invalidità temporanea assoluta a titolo di indennità, non è tenuto alla restituzione della stessa alla società. Pertanto si ritiene che l'indennità debba essere dichiarata soltanto dal socio che l'incassa, mediante la collocazione nel quadro RH, ma separatamente dalla quota di utile della società scomputando le eventuali ritenute subite.
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