INAIL: aggiornate le istruzioni operative per il premio silicosi e asbestosi
A cura della redazione
L'INAIL, con la nota 30 maggio 2005, ha aggiornato le proprie istruzioni operative sulla base dell'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte Costituzionale, secondo il quale il premio supplementare per la silicosi e asbestosi è dovuto unicamente nella ipotesi in cui risulti accertato in concreto che si verifichi nell'ambiente di lavoro una dispersione di silice libera o di amianto in concentrazione non inferiore a quella idonea - in base alle vigenti disposizioni - a determinare, per il personale addetto, il rischio effettivo e non già presunto di contrarre le malattie.
Di conseguenza i datori di lavoro che svolgono lavorazioni a rischio silicosi o asbestosi devono fornire all'INAIL tutti gli elementi necessari per la valutazione del rischio e la determinazione dell'incidenza concreta del rischio.
L'INAIL ricorda inoltre che la determinazione del premio supplementare può essere oggetto di oscillazione in aumento o in diminuzione entro il limite del 35%: fino al 10%, in rapporto all'entità intrinseca del rischio; fino al 25%, per l'attuazione di misure di igiene e di prevenzione.