L'INAIL, con la circolare 29/12/2004 n.90, fornisce importanti delucidazioni in merito alla nuova disciplina dei beenfici previdenziali riconosciuti ai lavoratori esposti all'amianto. Più precisamente vengono illustrate le novità contenute nel DM 27/10/2004 che da attuazione al DL 269/2003 convertito nella legge 326/2003. Originariamente la legge 257/1992 aveva previsto che ai lavoratori che avevano un'esposizione all'amianto per periodi superiori a 10 anni avevano diritto ad una rivalutazione del periodo di lavoro moltiplicato per 1,5 volte. In sostanza veniva riconosciuto un anno di contribuzione ogni due anni lavorati. Detto anno era utile sia ai fini del raggiungimento della pensione di anzianità sia ai fini del calcolo della misura della pensione. L'art. 47 del DL 269/2003 ha modificato detta legge riducendo il coefficiente di rivalutazione da 1,5 a 1,25. Praticamente l'anno di contribuzione viene a maturare ogni quattro anni di attività lavorativa anzichè ogni due. Da tutto questo ne deriva che sussistono due regimi a seconda che l'attività di lavoro sia o meno soggetta all'INAIL. Più precisamente per le aziende con attività soggette all'assicurazione INAIL ai lavoratori si applicherà il coefficiente di rivalutazione nella misura dell'1,50%; mentre per quelle non soggette all'INAIL il coeffiente è dell'1,25%. La data ultima di esposizione all'amianto utile per far maturare il diritto ai benefici è fissata al 2 ottobre 2003. Infine ricorda la circolare 90/2004 i lavoratori interessati hanno tempo fino al 15 giugno 2005 per presentare all'INAIL la domanda volta a farsi rilasciare il certificato attestante il periodo di esposizione all'amianto utile per usufruire del bebeficio contributivo.