Inail e amianto: riattivate le funzione certificative e istruttorie
A cura della redazione
Con la nota del 12 gennaio 2004 l'Istituto, in virtù delle nuove disposizioni contenute nella legge finanziaria 2004, mette in opera le prime iniziative utili all'attuazione delle novità legislative.
In particolare ricordiamo che l'articolo 3, comma 132, legge 350/2003 (Finanziaria 2004) prevede che "in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL".
In funzione di quanto sopra l'Inail dispone la riattivazione delle funzioni di istruttoria e certificazione di sua competenza (con le medesime modalità vigenti in passato) nei riguardi dei lavoratori assicurati e limitatamente ai periodi coperti da assicurazione e per le domande presentate entro il 2 ottobre 2003.
La mancanza anche di uno solo dei sopra riportati requisiti non darà luogo a nessuna attività se non all'inserimento nella procedura dei dati anagrafici.