Con risposta a interpello prot. 69498 del 30 marzo 2026, il MASE è intervenuto chiarendo quando un impianto di incenerimento può essere qualificato come operazione di recupero energetico (R1) e quali sono le condizioni tecniche e autorizzative necessarie.

Di cosa tratta:

L’interpello affronta in modo diretto una serie di criticità interpretative che, nella pratica autorizzativa e gestionale, generano incertezza sulla corretta classificazione degli impianti.I quesiti posti riguardano cinque aspetti:

  1. Qualifica R1 automatica:
    Se un impianto autorizzato (es. tramite AIA) possa essere considerato automaticamente come recupero energetico oppure se la qualifica sia subordinata alla verifica dell’indice di efficienza energetica.
  2. Assenza di verifica dell’indice R1:
    Se, in mancanza della determinazione e verifica dell’indice, un impianto formalmente autorizzato come R1 debba essere considerato, sul piano giuridico, come impianto di smaltimento (D10), con tutte le conseguenze del caso.
  3. Autonoma qualificazione da parte del gestore:
    Se il gestore possa qualificare l’impianto come coinceneritore o comunque come R1 per sottrarsi all’obbligo di calcolo dell’indice, in assenza di una chiara previsione autorizzativa.
  4. Assenza di verifiche annuali:
    Se l’assenza di controlli periodici sull’indice R1 da parte dell’autorità integri una violazione degli obblighi di vigilanza.
  5. Impianti strategici (art. 35 DL 133/2014): se la qualifica di impianto strategico sia automaticamente riferita a impianti R1 oppure possa riguardare anche impianti che operano in smaltimento.

Nel rispondere, il MASE chiarisce un principio: la distinzione tra R1 e D10 è legata a una prestazione energetica misurabile, non alla sola configurazione autorizzativa o alla denominazione dell’impianto.

Indicazione operative:

  • La qualifica R1 dipende dall’indice, non dall’autorizzazione: l’autorizzazione può prevedere il recupero energetico, ma la qualifica effettiva si consolida solo con la verifica dell’indice R1;
  • Senza indice verificato, la qualifica è debole: in assenza di dati e verifica, non si può sostenere tecnicamente la classificazione come R1;
  • La classificazione è competenza dell’autorità: il gestore non può “decidere” autonomamente la qualifica dell’impianto;
  • Obbligo di relazione annuale e dati di esercizio: il gestore deve trasmettere una relazione su funzionamento e prestazioni, comprensiva dei dati utili al calcolo dell’indice;
  • Verifica ex post per nuovi impianti: la qualifica iniziale può essere basata su dati progettuali, ma deve essere confermata con dati reali dopo l’avviamento;
  • Controlli delle autorità e delle agenzie: le agenzie verificano il mantenimento dell’efficienza energetica nel tempo;
  • Impianti strategici: la qualificazione come “strategico” non sostituisce la verifica tecnica dell’R1.

Conclusioni:

L’interpello chiarisce che la qualifica R1 è una condizione dinamica e verificabile. Per i gestori, questo comporta un rafforzamento della dimensione tecnica della conformità: misurare, dimostrare e mantenere nel tempo le prestazioni energetiche diventa elemento centrale della gestione ambientale dell’impianto.