La Legge PMI 2026 e la trasformazione dell’informativa annuale in strumento centrale della prevenzione

 

Cosa tratta?

Secondo quanto stabilito dalla recente Legge n. 34 del 2026, i datori di lavoro hanno un nuovo obbligo formale per tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori che operano al di fuori degli uffici aziendali. Il nuovo obbligo è già in vigore dal 7 aprile 2026, data di entrata in vigore della legge. In particolare, il datore di lavoro dovrà consegnare almeno annualmente, al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) un’informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

È comprensibile chiedersi perché oggi si parli di nuovo obbligo sul lavoro agile, dal momento che l’informativa sui rischi era già prevista dalla normativa precedente. In effetti, l’articolo 22 della legge 81/2017 stabiliva già che il datore di lavoro dovesse garantire la salute e la sicurezza del lavoratore agile attraverso la consegna di un’informativa scritta sui rischi, da aggiornare con cadenza almeno annuale.

Tuttavia, nella prassi applicativa degli ultimi anni, questo obbligo ha avuto una attuazione spesso debole e disomogenea. L’informativa veniva nella maggior parte dei casi consegnata una sola volta, all’avvio dello smart working o alla firma dell’accordo individuale, e poi conservata agli atti senza reali aggiornamenti periodici. Di fatto, l’indicazione della “cadenza annuale” è rimasta spesso sulla carta, trasformando l’informativa in un adempimento sostanzialmente statico e formale.

A questo si aggiungeva un secondo elemento rilevante: l’obbligo previsto dalla legge 81/2017 non era chiaramente agganciato al sistema sanzionatorio del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. In assenza di un richiamo espresso al D.Lgs. 81/08, la mancata consegna o il mancato aggiornamento dell’informativa sul lavoro agile difficilmente venivano percepiti come una violazione “grave”, soprattutto in sede ispettiva.

La Legge PMI 2026 interviene proprio su questi due punti critici. Da un lato, porta l’obbligo dell’informativa all’interno del D.Lgs. 81/08, chiarendo che essa è lo strumento attraverso cui il datore di lavoro assolve agli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile. Dall’altro lato, rendendo applicabile il regime sanzionatorio dell’articolo 55 del Testo Unico, trasforma l’obbligo annuale da indicazione programmatica a adempimento giuridicamente vincolante, con conseguenze penali e amministrative in caso di inadempimento.

In questo senso, la vera novità non è tanto l’esistenza dell’informativa in sé, quanto il fatto che essa non può più essere considerata un documento “una tantum”, né un allegato secondario agli accordi di smart working. Diventa invece un obbligo vivo, periodico, inserito a pieno titolo nel sistema prevenzionistico aziendale, con responsabilità chiare e verificabili.

 

Cosa dice la legge?

  • Legge 11 marzo 2026, n. 34: articolo 11.
  • D.lgs. 81/08: viene modificato dalla legge, aggiunto il comma 7-bis all’articolo 3, modificato l’articolo 55 comma 5 lettera c.

 

Indicazioni operative

  • Impostare come adempimento a cadenza almeno annuale questa disposizione, con una scadenza chiaramente definita e monitorata nel sistema HSE aziendale, analogamente ad altri obblighi periodici di salute e sicurezza.
  • Rendere il contenuto concreto e contestualizzato per essere realmente efficace (e difendibile in caso di controllo), l’informativa deve evitare formulazioni generiche, inserire indicazioni operative su postura, pause, illuminazione, organizzazione della giornata, ecc..
  • Garantire la tracciabilità della consegna e del rinnovo, con l’ingresso nel regime sanzionatorio del Testo Unico, diventa essenziale poter dimostrare, la data di consegna, il destinatario, l’aggiornamento annuale.
  • Coinvolgere attivamente RLS e lavoratori, la norma rafforza un modello di sicurezza partecipata.